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Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare.
(1) Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 19 luglio 1928, n. 167.
Vedi Circ. 31 gennaio 1996, n. 39, emanata da: Ministero per la pubblica istruzione; Circ. 10 maggio 1996, n. 183, emanata da: Ministero per la pubblica istruzione; Circ. 9 settembre 1997, n. 555, emanata da: Ministero per la pubblica istruzione; Circ. 23 aprile 1998, n. 194, emanata da: Ministero per la pubblica istruzione; Circ. 27 maggio 1997, n. 328, emanata da: Ministero per la pubblica istruzione.
Capo IX - Diplomi di benemerenza e assegni vitalizi
384. Al personale direttivo ed insegnante delle pubbliche scuole elementari e degli asili e giardini d'infanzia, in riconoscimento dell'opera particolarmente zelante ed efficace svolta a favore della istruzione popolare, possono essere conferiti diplomi di benemerenza di 1ª, 2ª e 3ª classe.
Gli stessi diplomi possono essere conferiti al personale medesimo o ad altre persone estranee alla scuola per non comuni e gratuite prestazioni o per notevoli elargizioni a vantaggio dell'istruzione elementare e dell'educazione infantile.
Vedi anche la L. 16 novembre 1950, n. 1093 e il relativo regolamento approvato con D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 4553.
385. I diplomi, di cui all'articolo precedente, sono concessi dal Re su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Essi danno il diritto a fregiarsi, rispettivamente, di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo.
Tali medaglie portano da un lato l'effige del Re e dall'altro una corona di quercia con la leggenda: "ai benemeriti della popolare istruzione"; hanno il diametro di centimetri tre e mezzo si portano dalla parte sinistra del petto, appese ad un nastro di seta dai colori nazionali.
386. Nel mese di ottobre di ciascun anno il provveditore, sentito il Consiglio, compila ed invia al Ministero un elenco dei direttori e maestri che ritenga di designare per il conferimento del diploma per i motivi di cui al primo comma dell'art. 384, indicando per ciascuno dei designati: a) la durata del servizio, che non può essere complessivamente inferiore a 25 anni per il diploma di prima classe, a 15 anni per quello di seconda ed a 10 per quello di terza; b) la qualità del servizio, che deve essere almeno buono; c) i titoli speciali di merito in relazione alla scuola e alla condotta civile del designato; d)la classe del diploma per la quale è fatta la proposta.
Nella stessa epoca e sentito ugualmente il Consiglio scolastico, il provveditore compila ed invia al Ministero un elenco delle persone che ritenga di designare per il conferimento del diploma per i motivi di cui al secondo comma dell'art. 382, allegando per ciascuno dei designati una relazione, nella quale dà conto delle prestazioni ed elargizioni che giustifichino la proposta, tenendo presente che le prestazioni debbono avere avuto una durata non inferiore a 20 anni per il diploma di prima classe, a 12 per quello di seconda ed a 8 per quello di terza.
387. Al personale direttivo ed insegnante, di cui al primo comma dell'art.384 e per i motivi in detto comma indicati non possono essere conferiti in ciascun anno più di 20 diplomi di prima classe, 40 di seconda e 100 di terza. Il numero dei diplomi previsto dal presente articolo per ciascuna categoria è stato raddoppiato dall'art. 4, L. 16 novembre 1950, n. 1093.
388. Ai direttori ed ai maestri che abbiano compiuto 40 anni di servizio, qualificato almeno buono, o che abbiano conseguito le pensioni od assegni di benemerenza, di cui agli artt. 389 e 390, è conferito il diploma di benemerenza di prima classe, indipendentemente dal limite stabilito dall'articolo precedente.
La relativa proposta è fatta dal provveditore in qualsiasi periodo dell'anno.
389. Dal fondo stanziato annualmente nel bilancio dell'Ordine Mauriziano per concessioni di pensioni a decorati dell'Ordine, è prelevata la somma di L. 1000 per quattro pensioni annue vitalizie di L. 250 ciascuna (63), da concedersi ai maestri elementari più benemeriti del Regno.
La misura delle quattro pensioni annue vitalizie è stata elevata a lire 3000 ciascuna dall'art. 7, D.Lgs.C.P.S. 3 settembre 1947, n. 1002.
390. Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione sono stanziate le somme occorrenti al conferimento di 50 assegni di benemerenza di lire 260 ciascuno (64), per maestri e direttori e per maestre e direttrici fra i più benemeriti del Regno.
(64) La misura degli assegni è stata elevata a lire 3000 dal D.Lgs.C.P.S. 3 settembre 1947, n. 1002.
391. A conseguire le pensioni e gli assegni di benemerenza sono titoli necessari:
a) il servizio effettivamente prestato per almeno 30 anni nelle scuole elementari pubbliche, sia in qualità di maestro, sia di direttore con o senza insegnamento;
b) la condotta civile e morale incensurata;
c) le notevoli attestazioni per valore didattico e la costante lodevole condotta durante l'esercizio del proprio ufficio;
d) l'essere in attività di servizio al 31 dicembre dell'anno, cui le proposte si riferiscono.
Sono titoli di preferenza a parità di condizioni:
1° il maggior numero di anni di servizio;
2° le campagne di guerra;
3° i servizi importanti e gratuiti in opere di assistenza e previdenza scolastica e istituti educativi di beneficenza;
4° le pubblicazioni educative.
392. In ciascuna regione gli ispettori designano al provveditore, entro il novembre di ogni anno, i maestri, i direttori, le maestre e le direttrici, che abbiano i requisiti richiesti per concorrere alle pensioni e agli assegni di cui agli artt. 389 e 390.
393.Il provveditore, accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 391 nelle persone designate, ne riferisce al Consiglio scolastico, il quale con deliberazione motivata designa coloro che ritiene debbano essere indicati al Ministero per la concessione. Entro il mese di dicembre il provveditore invia al Ministero copia della deliberazione del Consiglio scolastico.
394. I nomi dei direttori, dei maestri e delle altre persone che conseguono i diplomi o le pensioni o gli assegni di benemerenza sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.