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LE ONORIFICENZE

Ordine Militare d'Italia

fonti normative

L. 9 gennaio 1956, n. 25. Riordinamento dell'Ordine Militare d'Italia.

1. L'ordine militare d'Italia ha lo scopo di ricompensare mediante il conferimento di decorazioni le azioni distinte compiute in guerra da unità delle Forze armate nazionali di terra, di mare e dell'aria o da singoli militari ad esse appartenenti, che abbiano dato sicure prove di perizia, di senso di responsabilità e di valore.
Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere conferite anche per operazioni di carattere militare compiute in tempo di pace, quando siano strettamente connesse alle finalitàper le quali le Forze militari dello Stato sono costituite.
Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere conferite anche alla memoria.

2. L'Ordine Militare d'Italia raccoglie e custodisce tutte le documentazioni relative ai decreti dell'Ordine militare di Savoia.
I decorati dell'Ordine Militare di Savoia, sono trasferiti nell'Ordine Militare d'Italia, si fregiano dei distintivi di questo e mantengono le loro decorazioni, assegnazioni e anzianità di classe e i diritti che ne derivano.

3. Capo dell'Ordine Militare d'Italia è il Presidente della Repubblica.
Cancelliere e Tesoriere dell'Ordine Militare d'Italia è il Ministro della difesa.
L'Ordine ha un consiglio composto da un presidente e da cinque membri. Il presidente e i membri del consiglio sono nominati tra ufficiali decorati dell'ordine, con una uguale rappresentanza delle tre Forze armate.
È segretario dell'Ordine militare d'Italia un ufficiale dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, appartenente ad una delle classi dell'Ordine.

4. L'Ordine Militare d'Italia comprende cinque classi:
Cavalieri di Gran Croce;
Grandi ufficiali;
Commendatori;
Ufficiali;
Cavalieri.
Lo statuto previsto dall'art. 12 della presente legge fissa le condizioni per il conferimento delle singole classi di decorazioni e stabilisce il modello delle insegne e dei nastrini corrispondenti a ciascuna classe.

5. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, sentito il Consiglio dell'Ordine, salvo quanto stabilito dal successivo art. 6.

6. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere concesse, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa; a militari stranieri benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra. Agli anzidetti militari non è corrisposta la pensione annua di cui all'art. 8.

7. Nel caso di azioni di guerra particolarmente distinte e gloriose compiute da unità delle Forze armate di terra, di mare e dell'aria, può essere conferita "alla Bandiera" la croce di cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia ma non decorazioni di classi superiori.

8. Alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia è annessa la pensione annua nella misura stabilita dalla legge 27 marzo 1953, n. 259. Tale pensione è cumulabile con gli assegni annessi alle medaglie al valor militare.
Il decorato dell'Ordine Militare d'Italia al quale sia concessa una decorazione dello stesso Ordine di classe più elevata percepisce la sola pensione relativa a quest'ultima.
Alle Bandiere decorate di più croci di cavaliere competono tutte le corrispondenti pensioni.

9. Le pensioni ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia non possono eccedere, per le singole classi, i seguenti limiti:
per la classe di cavaliere di gran croce . . . . . . . . 12
per la classe di grande ufficiale. . . . . . . . . . . . 25
per la classe di commendatore. . . . . . . . . . . . . . 56
per la classe di ufficiale . . . . . . . . . . . . . . . 140
per la classe di cavaliere . . . . . . . . . . . . . . . 700
Nei suddetti limiti sono comprese le pensioni di reversibilità e sono escluse le pensioni annesse alle decorazioni concesse alle Bandiere delle armi, corpi e reparti militari.
Verificandosi delle vacanze nelle classi superiori dell'Ordine, potranno essere concesse pensioni in soprannumero nei gradi inferiori, nel limite numerico delle vacanze stesse.

10. Alle pensioni annesse alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia si applicano le disposizioni dell'art. 18 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423.

11. Il militare appartenente all'Ordine Militare d'Italia cessa di far parte dell'Ordine nel caso che sia privato del suo grado militare.
Le disposizioni relative alla perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare contenute nella legge 24 marzo 1932, n. 453, sono estese, in quanto applicabili, ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia, sostituito il Consiglio dell'Ordine alla Commissione prevista dall'art. 7 di detta legge.

12. Lo statuto dell'Ordine è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa. .

D.P.R. 12 febbraio 1960. Approvazione dello statuto dell'Ordine Militare d'Italia.

Articolo unico. È approvato lo statuto dell'Ordine Militare d'Italia, composto di quindici articoli, che visto e firmato dal Ministro per la difesa, viene allegato al presente decreto.

Statuto dell'Ordine Militare d'Italia

1. Gli scopi e gli organi dell'Ordine Militare d'Italia sono quelli indicati nella legge 9 gennaio 1956, n. 25.

2. Il presidente e gli altri componenti del Consiglio dell'Ordine Militare d'Italia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa. Allo stesso modo si procede alla nomina del segretario dell'Ordine.

3. Il presidente e gli altri componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.La sostituzione dei componenti il Consiglio non può superare, di volta in volta, un terzo del loro numero.

4. Il Consiglio dell'Ordine esprime parere sulle proposte di conferimento delle decorazioni trasmessegli dalla cancelleria dell'Ordine e sulle questioni interessanti l'Ordine stesso.
Il parere del Consiglio è sottoposto al Presidente della Repubblica, Capo dell'Ordine, per le sue determinazioni, su proposta del Ministro per la difesa, cancelliere e tesoriere dell'Ordine.

5. Il Consiglio delibera a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti.
A parità di voti il parere del Consiglio si considera favorevole alla concessione.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette componenti il Consiglio, compreso il presidente.
In assenza del presidente, il Consiglio è presieduto dal membro più elevato in grado e a parità di grado dal più anziano.

6. La gran croce è esclusivamente destinata a premiare i servizi eminenti resi in funzioni di effettivo comando in azioni belliche o, comunque, in operazioni di carattere militare.
Tale decorazione può essere concessa al generale di armata dell'Esercito e ufficiale di grado corrispondente della Marina e dell'Aeronautica che in guerra o, comunque, in operazioni di carattere militare, abbia esercitato il comando ottenendo risultati tali da farlo considerare benemerito della Nazione.
La croce di grande ufficiale e quella di commendatore possono essere conferite all'ufficiale generale o ammiraglio che per capacità, valore e ardire nella concezione dell'impresa e per la responsabilità assunta con l'impartire l'ordine di esecuzione abbia validamente contribuito al felice risultato di un'azione bellica o, comunque, di un'operazione di carattere militare di singolare importanza e di notevole utilità.
Le croci di ufficiale e di cavaliere possono essere conferite all'ufficiale il quale, esercitando il comando o assolvendo l'incarico devoluto al grado rivestito o a quello superiore, abbia, con intelligenza, lodevole iniziativa, perizia, senso di responsabilià e coraggio, contribuito alla riuscita di una operazione bellica o comunque di una operazione di carattere militare di notevole utilità.
La croce di cavaliere può essere altresì conferita al militare di qualunque grado il quale durante un'azione di guerra assumendo in comando superiore a quello proprio del suo grado e dimostrando spiccata perizia e singolare valore militare abbia validamente concorso a risolvere favorevolmente una importante azione bellica alla presenza del nemico.
La croce di cavaliere "alla bandiera" è conferita nei casi indicati dall'art. 7 della legge 9 gennaio 1956, n. 25.

7. L'ufficiale di qualunque grado già fregiato della decorazione di una classe dell'Ordine può ottenere il conferimento di quella classe superiore ove acquisisca nuove benemerenze contemplate dal presente statuto.

8. L'anzianità di appartenenza a ciascuna classe dell'Ordine Militare d'Italia è determinata dalla data del fatto d'arme o dalla data in cui ha avuto termine l'operazione di carattere militare che ha dato luogo alla concessione della decorazione.

9. I decorati delle varie classi dell'Ordine Militare d'Italia, con la grande uniforme, portano: e cavalieri o cavalieri ufficiali, la croce di cavaliere o quella di ufficiale sul petto a sinistra;
se commendatori, la commenda pendente dal collo tenuta dal nastro;
se grandi ufficiali, la croce pendente dal collo ed una stella d'argento sul petto a sinistra;
se cavalieri di gran croce, la gran croce pendente dalla fascia posta ad armacollo dalla spalla destra al fianco sinistro e la stella dell'Ordine sul petto a sinistra.
Con l'uniforme ordinaria i decorati portano i nastrini corrispondenti alle insegne. Il decorato che dopo conseguito una croce dell'Ordine venga insignito di altre di classe superiore porta tutte le insegne e i nastrini relativi ad esse.
Le bandiere si fregiano di tutte le croci di cavaliere ad esse concesse.

10. Le croci dell'Ordine Militare d'Italia sono conferite ai militari delle Forze armate nazionali in seguito a proposta formulata dal superiore immediato del militare o da altro superiore più elevato.
La proposta deve essere formulata entro il termine di sei mesi e pervenire alla cancelleria dell'Ordine entro un anno dalla data del fatto d'arme o dalla fine dell'operazione di carattere militare cui la proposta si riferisce, salvo per la gran croce che di massima, non viene concessa se non a guerra conclusa o ad operazione di carattere militare ultimata.

11. Indipendentemente dal grado militare di cui è rivestito il decorato dell'Ordine Militare d'Italia che porti visibilmente le insegne dell'Ordine ha diritto agli onori militari previsti per:
gli ufficiali inferiori, se cavaliere o cavaliere ufficiale;
gli ufficiali superiori, se commendatore;
gli ufficiali generali, se grande ufficiale o gran croce.

12. La consegna dell'insegna dell'Ordine Militare d'Italia si effettua in forma solenne e possibilmente da parte della più alta Autorità militare competente per territorio.

13. Le concessioni di decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia sono pubblicate nei bollettini della Forza armata alla quale appartiene il militare, l'unità o la bandiera premiata.

14. Per il conferimento delle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia a militari stranieri benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra, si osservano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 9 gennaio 1956, n. 25.

15. Le caratteristiche delle decorazioni per le rispettive classi di cui all'art. 4, primo comma, della legge 9 gennaio 1956, n. 25, sono specificate nell'allegato al presente decreto sotto le lettere A, B, C, D, E.

Allegato
A) 1a classe - gran croce, consta di:
a) una placca d'argento di mm. 85 di diametro, a forma di stella con 8 gruppi di raggi intagliati a somiglianza di brillanti, con sovrapposta la croce dell'Ordine, in oro, di mm. 50;
b) una croce in oro a quattro braccia uguali lanceolate, di mm. 60 di diametro, smaltata in bianco, e fra queste una ghirlanda, a destra di quercia ed a sinistra di alloro, smaltata in verde intercalata da bacche smaltate in rosso. Nel centro, in oro, due sciabole incrociate con punte rivolte in alto e tra queste, la data di fondazione dell'Ordine (1855) e sotto quella di riforma (1947) in campo rosso cerchiato d'oro; sul rovescio in oro "R.I" (Repubblica Italiana) in campo bianco, contornato dalla leggenda "Al Merito Militare" su fascia rossa. La croce è sormontata da una corona, metàdi quercia a sinistra e metà di alloro a destra, smaltata in verde. Questa croce è appesa ad un nastro turchino con rosso in palo a tre bande uguali di mm. 101;
c) nastrino con i colori dell'Ordine di mm. 37 x 11, sormontato da tre stellette d'oro.

B) 2a classe - grande ufficiale, consta di:
a) una placca uguale a quella di gran croce, ma di mm. 75 di diametro con sovrapposta croce di mm. 40;
b) croce uguale a quella di gran croce, ma di mm. 50 di diametro, appesa ad un nastro con i colori dell'Ordine, di mm. 50;
c) nastrino uguale a quello di gran croce, sormontato da due stellette d'oro.

C) 3a classe - commendatore, consta di:
a) croce uguale a quella di grande ufficiale;
b) nastrino uguale a quello di gran croce, sormontato da una stelletta d'oro.

D) 4a classe - cavaliere ufficiale, consta di:
a) croce uguale alle precedenti, ma di mm. 40 e sormontata, invece che dalla corona, da un trofeo di armi, bandiere e cimiero in oro, appesa al nastro dei colori dell'Ordine di mm. 37;
b) nastrino uguale a quello di gran croce, sormontato da una stelletta d'argento.

E) 5a classe - cavaliere, consta di:
a) croce uguale alla precedente, ma senza trofeo;
b) nastrino uguale a quello di gran croce.