percorso: pagina iniziale / onorificenze / Medaglie ai Benemeriti della salute pubblica e al merito della sanità pubblica / fonti normative
1. Le medaglie e l'attestazione di "benemerenza", istituite con i regi decreti 28 agosto 1867, n. 3872 e 25 febbraio 1886, n. 3706, sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri (3), sentito il parere di una Commissione centrale permanente incaricata di esaminare il merito delle azioni da premiare.
Con la stessa procedura sono conferite le medaglie e l'attestazione al merito della sanità pubblica istituite con il decreto Luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048, e con il regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193.
2. La Commissione, di cui all'articolo precedente, ha sede presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (5), è nominata con decreto dell'Alto Commissario e si rinnova ogni triennio.
Ne fanno parte:
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario amministrativo di gruppo A, di grado non inferiore all'8° (7) in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (5).
3. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 1946, n. 272.
(3) Ora, deve ritenersi, del Ministro della sanità.
(5) Ora, Ministero della sanità.
(6) Lettera così sostituita dall'art. 3, D.P.R. 17 maggio 1952, n. 637.
(7) Ora, di carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.
1. La medaglia ai benemeriti della salute pubblica, istituita con regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872, è coniata, secondo i gradi di merito, in oro, argento e bronzo. Essa ha il diametro di tre centimetri e porta, da una parte, lo stemma della Repubblica e, dall'altra, una corona di quercia circondata dalla leggenda "Ai benemeriti della salute pubblica".
2. La medaglia al merito della salute pubblica, istituita con decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, numero 1048, è coniata, secondo i gradi di merito, in oro, argento e bronzo. Essa ha il diametro di tre centimetri e porta, da una parte, lo stemma della Repubblica e, dall'altra, il bastone di Esculapio entro una corona di quercia circondata dalla leggenda "Al merito della sanità pubblica".
3. ... (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 1952, n. 141
(2) Sostituisce la lettera d), art. 2, D.C.P.S. 25 ottobre 1946, n. 344
1. Sarà coniata una medaglia destinata a premiare le persone che si rendono in modo eminente benemerite in occasione di qualche morbo epidemico pericoloso, sia prodigando personalmente cure ed assistenze agli infermi, sia provvedendo ai servigi igienici ed amministrativi, ovvero ai bisogni materiali o morali delle popolazioni travagliate dal morbo, e massimamente quando non ne correva loro per ragione d'ufficio o di professione un obbligo assoluto e speciale.
2. ... (3)
3. La medaglia avrà il diametro di tre centimetri e mezzo, e si porterà alla parte sinistra del petto, appesa ad un nastro di color cilestro orlato di nero; la larghezza del nastro sarà di trentasei millimetri, quella degli orli di millimetri sei per ciascuno.
4. ... (4)
I nomi dei decorati saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
(1) Non risulta pubblicato nella Gazz. Uff.
(2) Vedi anche l'articolo unico, R.D. 25 febbraio 1886, n. 3706
(3) Abrogato. Vedi ora l'art. 1, D.P.R. 17 maggio 1952, n. 637
(4) Comma disciplinante il conferimento delle onorificenze, già più volte modificato, e non più vigente. Vedi ora, in materia, il D.C.P.S. 25 ottobre 1946, n. 344
Articolo unico
Alle ricompense stabilite col detto reale decreto del 28 agosto 1867 è aggiunta l'attestazione di benemerenza.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 marzo 1886, n. 58
1. Sarà coniata una medaglia destinata a premiare le persone, gli enti, i corpi, gli ufficiali che abbiano resi con cospicue elargizioni o con prestazioni segnalati servigi nel campo delle opere che interessano la igiene e la sanità pubblica, in circostanze diverse da quelle considerate dal R.D. 28 agosto 1867, n. 3872 e R.D. 25 febbraio 1886, n. 3706.
2. ... (3)
Si porterà alla parte sinistra del petto, appesa ad un nastro in seta, della larghezza di trentasei millimetri, a undici righe verticali di uguale larghezza alternate di colore cilestro e nero
... (4)
3. ... (5)
Il decreto di conferimento sarà pubblicato per sunto nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
4. Nulla è innovato alle disposizioni portate dal Nostro decreto 18 maggio 1916, n. 614 (6)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 1918, n. 183.
(2) Vedi anche l'art. 2, R.D. 25 novembre 1929, n. 2193
(3) Abrogati il primo e l'ultimo comma. Vedi, ora, l'art. 2, D.P.R. 17 maggio 1952, n. 637
(4) Abrogati il primo e l'ultimo comma. Vedi, ora, l'art. 2, D.P.R. 17 maggio 1952, n. 637
(5)
Comma disciplinante il conferimento delle onorificenze, non più vigente. Vedi ora D.C.P.S. 25 ottobre 1946, n. 344
(6) Disposizione ormai superata
1. ... (2)
2. Alle «ricompense» al merito della sanità pubblica, istituite col decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048, è aggiunta l'«attestazione al merito della sanità pubblica».
Il conferimento dell'attestazione, di cui al precedente comma, seguirà con le forme del decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1930, n. 8
(2) Sostituisce l'art. 2, R.D. 5 marzo 1914,n. 184