alla pagina:
nella sezione:
Dal suo insediamento nel secondo mandato (29 gennaio 2022), il Presidente Mattarella ha adottato 27 provvedimenti di clemenza individuale. Si è trattato di 13 decreti di grazia per pene detentive temporanee (di cui due anche per la pena pecuniaria inflitta con la condanna), di 6 decreti con cui sono state concesse grazie parziali (riduzione della pena detentiva temporanea), 2 decreti di grazia per la sola pena pecuniaria (uno relativo alla pena della multa e l’altro concernente l’ammenda), 1 decreto di grazia per la pena accessoria, 1 decreto di grazia per pena detentiva di reclusione militare.
Nessuno dei provvedimenti di grazia è stato adottato su contrario avviso del Ministro competente o in assenza di domanda dell’interessato.
Nel corso del secondo mandato, sono state sottoposte all’attenzione del Presidente Mattarella sia le pratiche che hanno dato luogo all’adozione dei 27 provvedimenti di clemenza sopra indicati sia altre 1240 domande (o proposte) di grazia oppure di commutazione di pene. Di esse 1020 sono state rigettate e 220 archiviate o “poste agli atti”.
Delle domande rigettate, 316 hanno riguardato condannati la cui pena non era in corso di esecuzione perché era stata concessa la sospensione condizionale o perché l’esecuzione della pena detentiva era stata sospesa a norma dell’art. 656 c.p.p., ovvero condannati che sin dall’inizio dell’esecuzione della pena, o dopo un periodo di detenzione carceraria, erano stati ammessi a misure alternative al carcere (affidamento in prova; detenzione domiciliare; semilibertà): in questi casi il Presidente della Repubblica ha ritenuto che le esigenze poste a fondamento della domanda di clemenza risultassero già adeguatamente tutelate per effetto degli ordinari strumenti personali, sostanziali e processuali, e penitenziari (Corte cost., sent. n. 200/06).
In 240 ulteriori casi, l’archiviazione della pratica è stata disposta direttamente dall’Ufficio su indicazione a carattere generale del Presidente della Repubblica. Si è proceduto in tal modo quando la domanda di clemenza era palesemente priva dei requisiti che potevano consentirne la trattazione (per esemplificare, domande provenienti da soggetti non legittimati ovvero relative a provvedimenti estranei all’ambito del potere di clemenza individuale, domande prive di sottoscrizione, domande del tutto generiche la cui finalità non è stata chiarita dall’interessato pur dopo sollecitazione da parte dell’Ufficio).
Complessivamente, sono state ad oggi trattate e definite dal Presidente Mattarella nel suo secondo mandato 1507 pratiche di grazia o commutazione di pena.